Il decreto delegato sull'accertamento, con l'introduzione dell'art. 60-ter al DPR 600/73, disciplina le comunicazioni di atti, provvedimenti, avvisi al domicilio digitale del contribuente mediante PEC. L'indirizzo dovrà risultare dall'indice IPA (per le PA), INI-PEC (per imprese e professionisti), INAD (per i soggetti non tenuti alla PEC, se si è optato per l'iscrizione al registro). Nel caso in cui la notifica non vada a buon fine per "casella piena", dopo 7 giorni il notificante dovrà procedere con il secondo tentativo di notifica; ove anche questo sia fallimentare, per le PA e soggetti non tenuti all'obbligo PEC la notifica avverrà mediante metodo cartaceo; per imprese e professionisti la notifica verrà eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet "InfoCamere Scpa" con contestuale avviso sul sito e invio della raccomandata informativa al destinatario.