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Possibile versare l’acconto dell’imposta sostitutiva del bollo sulle cripto-attività

Pubblicato il 07 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Con la risoluzione n. 10 del 6 febbraio u.s., l’Agenzia ha istituito i codici tributo per versare, con F24, gli acconti dell’imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sulle cripto-attività. Si rammenta che l’art. 1 comma 146 della L. 197/2022 prevede l’applicazione di un’imposta (sostitutiva dell’imposta di bollo di cui all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72) sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 36/2023 aveva istituito il codice tributo “1727”, inizialmente denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”, per il versamento di tale imposta mediante F24.
Ora la risoluzione 6 febbraio 2024 n. 10, al fine di consentire il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in parola, istituisce i seguenti codici tributo, da utilizzare per il versamento con F24:
  • “1728” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto I rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • “1729” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Acconto II rata - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Inoltre, la risoluzione rinomina il precedente codice “1727”, in modo da renderlo utilizzabile per il pagamento con F4 del saldo dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività:
  • “1727” denominato “Imposta sostitutiva dell’imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività - Saldo - Articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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