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Differimento «a catena» del pagamento di ritenute su lavoro autonomo e provvigioni

Pubblicato il 08 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il D.lgs. 1/2024 (c.d. “Adempimenti”) ha introdotto una novità in relazione al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73.
In particolare, ai sensi dell’art. 9 commi 4 e 5 del D.lgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, le cui ritenute operate sono da versare entro il 16 febbraio 2024, se l’importo dovuto non supera il limite di 100 euro, “il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
Dal momento che la ratio della norma è di cumulare e rinviare i versamenti delle ritenute di importo poco significativo al fine di ridurre la frequenza dei pagamenti e quindi di semplificare gli adempimenti dei sostituti d’imposta, si ritiene introdotto il c.d. versamento “a catena”  per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, ossia la possibilità di prorogare i versamenti di mese in mese, nel caso in cui l’importo totale, comprensivo di differimenti precedenti, non superi 100 euro.
Tale interpretazione è peraltro rafforzata dal fatto che la norma prevede una scadenza per tali differimenti, stabilendo che il versamento debba essere comunque effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno.
Si specifica che, sia in relazione alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, sia in merito a quelle di cui all’art. 25-ter, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.

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