Con la risposta ad interpello 8.2.2024 n. 34, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la “tardiva” interconnessione del bene al sistema aziendale non comporta il venir meno dell’agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione del beneficio, con conseguente slittamento anche del termine finale di fruizione. La “tardiva” interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente. Per i beni acquistati in leasing, le quote di iper-ammortamento devono replicare l’originario piano di deduzione fiscale dei canoni, definito al momento di realizzo dell’investimento, ai sensi dell’art. 102 co. 7 del TUIR.