A fronte di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche a favore degli enti del Terzo settore (ETS) di cui all'art. 82 co. 1 del DLgs. 117/2017, il successivo art. 83 co. 1 riconosce una detrazione IRPEF pari al30% degli oneri sostenuti dal contribuente (o al 35%, se l'erogazione è a favore di organizzazioni di volontariato), per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000,00 euro.
In alternativa, l'art. 83 co. 2 del DLgs. 117/2017 dispone che le liberalità erogate a favore dei predetti ETS, da parte di persone fisiche, enti e società, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore (nel limite del 10% del reddito dichiarato, e con possibilità di dedurre l'eventuale eccedenza nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto). Fino all'autorizzazione della Commissione europea prevista dal co. 10 dell'art. 101 del DLgs. 117/2017, trova applicazione la disciplina transitoria del successivo art. 104 co. 1, per cui sono agevolate le erogazioni liberali a favore di:
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ETS iscritti al RUNTS, a decorrere dal 23.11.2021, ex DM 26.10.2021 n. 561;
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organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (iscritte per la prima volta al RUNTS o "migrate" nel RUNTS dai registri previgenti);
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ONLUS (iscritte al RUNTS o all'Anagrafe unica).