Il regolamento (UE) 18.12.2023 n. 2878 ha apportato numerose modifiche al precedente regolamento (UE) 31.7.2014 n. 833 relativo alle misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
In particolare, il nuovo art. 12-octies del regolamento (UE) 31.7.2014 n. 833 prevede che, a decorrere dal 20.3.2024, all'atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un Paese terzo, ad eccezione di alcuni Paesi partner (es. Stati Uniti), di determinati beni o tecnologie, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni, l'esportatore deve vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia.
Tale disposizione non si applica all'esecuzione di contratti conclusi prima del 19.12.2023 fino al 20.12.2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.
La norma in esame si pone in continuità con alcune delle ultime misure restrittive adottate dall'Unione europea per ostacolare il fenomeno della diversione dei flussi di materie prime e semilavorati strategici verso la Federazione russa.