Secondo la Corte Costituzionale 20.2.2024 n. 21 è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 co. 1 del DLgs. 23/2011 nella parte in cui stabilisce la totale indeducibilità dall'IRAP dell'IMU versata per gli immobili strumentali.
Infatti, all'IRAP non possono essere estesi i principi affermati dalla sentenza n. 262/2020, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 citato (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1 co. 715 della L. 147/2013), il quale disponeva la totale indeducibilità ai fini IRES dell'IMU sugli immobili strumentali per il periodo di imposta 2012.
Con la sentenza n. 21/2024, la Corte Costituzionale ha affermato che il principio della necessaria deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali, affermato in relazione all'IRES, non può essere traslato a un'imposta differente dove la considerazione delle componenti negative segue un criterio diverso.