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Nomina dell’Organo di controllo o del Revisore legale – Omissione conseguenze

Pubblicato il 22 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

A fronte di numerose srl inadempienti rispetto all'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale sulla base dei nuovi parametri dimensionali di cui all'art. 2477 co. 2 lett. c) c.c. – che avrebbe dovuto essere effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, sulla base dei dati emergenti dai bilanci relativi agli esercizi 2021 e 2022 - i Conservatori dei Registri delle imprese hanno iniziato ad attivarsi (da quanto ci consta) solo a partire dalla fine del 2023.
Ad ogni modo, quanto più si avvicina il termine per l'approvazione del bilancio 2023, tanto più probabile appare l'evenienza che anche questo si presenti privo della relazione del revisore o dell'organo di controllo (o di entrambi, ove lo statuto imponga la loro contemporanea presenza), per continuata omissione della nomina, perché il soggetto nominato ha rifiutato l'incarico o perché, pur accettando l'incarico, non ha predisposto la relazione.
Questo bilancio, in quanto privo di una sua parte essenziale, si presenta invalido.
Secondo la prevalente ricostruzione giurisprudenziale, tale invalidità sarebbe una mera annullabilità (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019 e Trib. Napoli 14.12.2007).
Secondo altra ricostruzione, invece, si tratterebbe di una nullità (cfr. Trib. Milano n. 11595/2015 e App.Milano 26.5.1998) che potrebbe anche essere rilevata d'ufficio. 

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