Sulla base di quanto precisato nella circ. Assonime 21.2.2024 n. 3, l'operatività del nuovo limite di 70.000 euro annui, previsto dal DLgs. 1/2024 ai fini dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità derivante dall'applicazione degli ISA (art. 9-bis co. 11 lett. a) e b) del DL 50/2017), è subordinata all'emanazione di un provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate, che definisca i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata questa nuova soglia. Per questo motivo, nelle istruzioni al modello IVA 2024 per il 2023 si continua a fare riferimento al provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n.140005.
Un paragrafo della circolare in esame è dedicato alla possibilità di ripristinare, in dichiarazione, il credito IVA che il soggetto passivo aveva erroneamente ottenuto a rimborso nel periodo di non operatività ma che, previo riversamento, può essere scomputato dall'imposta a debito relativa ai periodi di imposta successivi (risposta interpello Agenzia delle Entrate 17.1.2024 n. 10).