In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 1 del 6 febbraio 2024, ha precisato che, in caso di assenza per malattia di oltre 60 giorni, solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.