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Per gli atti di recupero dei crediti possibile l’acquiescenza

Pubblicato il 26 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Inibita la possibilità del pagamento rateale e della compensazione
Con il decreto delegato n. 13/2024, attuativo della legge di delega fiscale (L. 111/2023), viene introdotta una disciplina organica sull’avviso di recupero del credito di imposta mediante il nuovo art. 38-bis del DPR 600/73.
Emerge dal decreto che il contribuente potrà:
  • formulare istanza di accertamento con adesione;
  • definire le sanzioni al terzo ai sensi degli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97.
Si segnala che nel sistema attuale, per i crediti inesistenti la definizione delle sanzioni è vietata dall’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97, invece la nuova disciplina non prevede alcuna distinzione di operatività.
Per cui a fronte sia di atti di recupero dei crediti non spettanti che inesistenti, il contribuente potrà avvalersi di detto beneficio.
Particolare appare la possibilità per il contribuente di prestare, invece, acquiescenza all’atto di recupero ex art. 15 del DLgs. 218/97 in quanto il nuovo art. 38-bis del DLgs. 600/73 non opera un richiamo normativo espresso.
Si ricorda che con la definizione agevolata delle sanzioni ex art. 17 del DLgs. 472/97 il contribuente definisce le sole sanzioni al terzo e si riserva il diritto di ricorrere per l’imposta.
Invece, l’acquiescenza prevede una riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato e implica la rinuncia intera al ricorso dovendosi pagare anche le imposte, ma è ammessa la dilazione degli importi e possono esserci effetti penali.
Il legislatore delegato ha escluso espressamente, mediante la lett. d) dell’art. 38-bis comma 1 del DPR 600/73, la possibilità di rateizzazione delle somme e di compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

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