Le modifiche all'art. 11 della L. 212/2000 hanno comportato il venir meno, fatti salvi casi specifici, della possibilità di presentare il c.d. interpello probatorio, prima disciplinato dalla lett. b) del citato art. 11 e ora dalla lett. e) ma riservato ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (artt. 3 e ss. del DLgs. 128/2015) e ai soggetti che presentano l'interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del DLgs. 147/2015).
In altre parole, fatti salvi i casi sopra menzionati, non è più prevista la possibilità, per la generalità dei soggetti, di presentare l'interpello probatorio per evitare gli effetti penalizzanti della disciplina delle società di comodo.
I prospetti relativi alle società non operative dei modelli REDDITI 2024 in bozza, però, continuano a recare le apposite caselle per le indicazioni legate alla presentazione o meno dell'interpello. Ne discende che, in assenza di cause di esclusione o disapplicazione, le società che non superano il test dei ricavi ma che "auto-disapplicano" le penalizzazioni perché ritengono sussistenti le relative condizioni oggettive dovrebbero, quindi, continuare a indicare il codice "2" nell'apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.