Nel nuovo documento OIC 34 è stata introdotta una disciplina specifica per le vendite condizionate, in base alla quale:
- nel caso di vendite sottoposte a condizione sospensiva, il venditore rileva il ricavo solo quando è ragionevolmente certo che la condizione si verifichi e la prestazione è stata effettuata (§ A.10);
- nel caso di vendite sottoposte a condizione risolutiva, il venditore rileva il ricavo solo quando è ragionevolmente certo che la condizione non si verifichi (§ A.11).
Il principio contabile sembra, quindi, prevedere una modifica sostanziale al trattamento delle vendite sottoposte a condizione sospensiva. In passato, infatti, sulla base delle indicazioni del documento OIC 19 (che non è stato modificato a seguito della pubblicazione dell'OIC 34) relative ai debiti, si riteneva che i crediti soggetti a condizione sospensiva dovessero essere rilevati in bilancio all'avverarsi della condizione.
Avuto riguardo, invece, alle vendite sottoposte a condizione risolutiva, il documento OIC 34 sembra discostarsi dall'orientamento che prevaleva in dottrina, in base al quale:
- il contratto doveva essere rilevato contabilmente nell'esercizio in cui si verificavano le condizioni richieste dai documenti OIC 19 e OIC 15 (e, quindi, in caso di acquisto/vendita di beni mobili, tendenzialmente al momento della spedizione o consegna);
- al momento dell'avveramento della condizione risolutiva, occorreva, poi, rilevare gli effetti dell'eventuale risoluzione del contratto.