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Compensazione o rimborso del credito IVA relativo al 2023 - Esonero dal visto di conformità per i soggetti ISA - Condizioni

Pubblicato il 29 febbraio 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La presentazione della dichiarazione IVA può determinare l'emergere di un credito per il 2023.
È possibile utilizzare il predetto credito IVA annuale in compensazione "orizzontale", ai sensi dell'art. 17 co. 1 del DLgs. 241/97, con altre imposte o contributi da versare, avvalendosi del modello F24.
Se il credito compensato supera i 5.000 euro annui, è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione IVA munita del visto di conformità e la compensazione è consentita solo dopo che siano trascorsi 10 giorni dall'invio. Il limite al di sopra del quale è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità è innalzato a 50.000 euro annui per i soggetti che soddisfano determinati livelli di affidabilità ISA secondo il provv. 140005/2023 (il più elevato limite di 70.000 euro annui, previsto dall'art. 14 del DLgs. 1/2024 non si rende applicabile al credito IVA 2023, in assenza dell'apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che definisce i predetti livelli).
In alternativa alla compensazione "orizzontale", è comunque possibile presentare istanza di rimborso del credito IVA annuale. In questo caso, se l'eccedenza supera i 30.000 euro annui, deve essere apposto il visto di conformità (oppure prestata un'apposita garanzia patrimoniale) unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da redigere sul modello IVA. Anche per i rimborsi, il limite è elevato a 50.000 euro annui per i soggetti che hanno raggiunto specifici livelli ai fini ISA.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...