La Corte di Cassazione, con la sentenza 29.2.2024 n. 5371, ha chiarito che, in presenza di un contratto di comodato immobiliare, ove il comodatario sostenga spese di manutenzione straordinaria, non può chiederne il rimborso al comodante, a meno che si tratti di spese necessarie e urgenti per la conservazione della cosa.
Questa conclusione deriva dall'interpretazione dell'art. 1808 c.c. che dopo aver sancito che il comodatario non può ottenere il rimborso delle "spese sostenute per servirsi della cosa" sancisce, invece, il suo diritto a "essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti".
Infatti, il comodatario è tenuto ex art. 1804 c.c. a "conservare e custodire" la cosa oggetto del comodato, da cui consegue l'obbligo di farsi carico delle spese ordinarie. Invece, posto che "conservazione" è sinonimo di "manutenzione", il legislatore non ha previsto un obbligo del comodante di sostenere la manutenzione straordinaria, ma si è limitato a sancire il diritto del comodatario al rimborso delle spese straordinarie solo se necessarie e urgenti.