Alla luce delle molteplici incertezze ricostruttive poste dall'art. 2477 c.c., in tema di controlli nelle srl, gli Autori si chiedono quale sarà l'orientamento dei Tribunali chiamati in causa per provvedere, in via sostitutiva, alla nomina dei controllori in quelle srl che, seppure da tempo obbligate, non abbiano, ad oggi, hanno ancora adempiuto a tale obbligo.
In particolare, si reputa auspicabile che i giudici aditi dai Conservatori dei Registri delle imprese tengano conto della prevalente ricostruzione che esclude la possibilità di sottoporre la srl al solo controllo di legalità (limitandosi alla nomina dell'organo di controllo), perché obblighi comunitari impongono la necessaria presenza della revisione legale.
Peraltro, occorre tenere presente che, mentre all'organo di controllo può essere affidata la revisione legale, mai al revisore può essere affidata l'attività di controllo sulla legalità dell'amministrazione.
In ogni caso, è ritenuto opportuno un intervento legislativo volto a correggere evidenti discrasie; ciò anche alla luce dell'importante ruolo oggi riconosciuto al solo organo di controllo, e non al revisore, all'interno del Codice della crisi (DLgs. 14/2019).