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Fattura omessa/irregolare ad opera del cedente - Omessa regolarizzazione del cessionario - Novità della bozza del DLgs. di riforma delle sanzioni attuativo della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale)

Pubblicato il 01 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

L'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 prevede che, in caso di fattura omessa o irregolare, il cessionario/committente è soggetto ad una sanzione pari al 100% dell'imposta. Egli può comunque regolarizzare l'operazione nei termini di legge, emettendo una sorta di autofattura, pagando l'IVA per poi esercitare il diritto di detrazione.
In base alla bozza di decreto in tema di sanzioni amministrative, la materia potrà subire consistenti modifiche, infatti:
  • la sanzione potrà essere abbassata dal 100% al 70%;
  • il cessionario dovrà solo segnalare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate senza procedere alla regolarizzazione, quindi non dovrà più pagare l'IVA.
Espressamente, il legislatore prevede che il cessionario/committente non deve sindacare le valutazioni giuridiche della controparte.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).