L'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 prevede che, in caso di fattura omessa o irregolare, il cessionario/committente è soggetto ad una sanzione pari al 100% dell'imposta. Egli può comunque regolarizzare l'operazione nei termini di legge, emettendo una sorta di autofattura, pagando l'IVA per poi esercitare il diritto di detrazione.
In base alla bozza di decreto in tema di sanzioni amministrative, la materia potrà subire consistenti modifiche, infatti:
- la sanzione potrà essere abbassata dal 100% al 70%;
- il cessionario dovrà solo segnalare l'irregolarità all'Agenzia delle Entrate senza procedere alla regolarizzazione, quindi non dovrà più pagare l'IVA.
Espressamente, il legislatore prevede che il cessionario/committente non deve sindacare le valutazioni giuridiche della controparte.