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PROCURE A TERZI ESTRANEI ALLA SOCIETÀ - LIMITI (CASO ASSONIME N. 2/2024)

Pubblicato il 05 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Assonime, nel Caso 2/2024, nel criticare le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione nella sentenza 22.6.2022 n. 24068, afferma che:- il ricorso al conferimento di procure a terzi estranei risponde ad una fondamentale esigenza di decentramento dell'attività gestoria, configurandosi come uno degli atti di gestione ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale;- la procura a terzi non deve tradursi in uno svuotamento del potere degli amministratori con una sostanziale abdicazione a favore di terzi delle loro funzioni gestorie. Questa circostanza, tuttavia, si realizzerebbe solo se gli amministratori si spogliassero della loro funzione di indirizzo attinente alla definizione degli assetti globali e alla fissazione delle strategie;- contrariamente a quanto ritenuto dalla citata sentenza della Suprema Corte, per configurare una sostanziale abdicazione dalle funzioni gestorie da parte degli amministratori, non può ritenersi sufficiente né il valore delle operazioni attribuite mediante procura al collaboratore esterno, né la circostanza che egli fosse in precedenza amministratore;- abdicare alla funzione amministrativa significa rinunciare al potere strategico e d'indirizzo, all’autonomia organizzativa e all'attività di valutazione e vigilanza, mentre la predisposizione dell'assetto organizzativo adeguato può tradursi anche nel rilascio di procure speciali a terzi estranei dalla società, imponendo solo che "ex post" se ne valuti l'adeguatezza.