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ILLECITA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ SOCIALE - POSIZIONE DEI SINDACI -DIMISSIONI - PROROGATIO (TRIB. NAPOLI 26.7.2023 N. 7881)

Pubblicato il 11 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il Tribunale di Napoli, nella sentenza 26.7.2023 n. 7881, ha stabilito, tra l'altro, che i sindaci (nella specie, incaricati anche dello svolgimento della revisione legale) sono tenuti ad attività di ispezione e di controllo degli atti e della contabilità sociale; ciò anche al fine di verificare la rispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e di esprimere, con apposita relazione, la propria valutazione su tale documento.
In particolare, i sindaci del caso di specie, ancor più perché incaricati anche della revisione legale, avrebbero dovuto avvedersi fin dal momento della loro nomina dell'ingente importo di imposte non versate, della grave situazione di indebitamento della società, nonché della perdita del capitale sociale, e, quindi, assumere tutte le doverose iniziative.
La loro responsabilità non è limitata dalle rassegnate dimissioni. Si ritiene, infatti, operante l'istituto della c.d. "prorogatio", per cui i sindaci rimangono nelle proprie funzioni fino all'effettiva assunzione della carica da parte dei successori; assunzione che, nella specie, non era avvenuta, non essendo stato nominato nessuno in loro sostituzione.

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