La direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici a non considerare, in sede di notifica dell'accertamento, il periodo di sospensione di 85 giorni disposto dalla legislazione emergenziale (art. 67 co. 1 del DL 18/2020).
La giurisprudenza aveva già da tempo escluso l'operatività della proroga dei termini di decadenza, affermando che l'annualità 2016, applicando l'art. 43 del DPR 600/73, decade il 31.12.2022, non potendosi applicare la sospensione per poter giungere al 26.3.2023 (C.G.T. II Napoli 13.11.2023 n. 6269/20/23, C.G.T.I Torino 21.11.2022 n. 890/6/22 e C.G.T. I Prato 31.10.2023 n. 87/2/23).