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PROROGA DI 85 GIORNI EX DL 18/2020 - APPLICABILITÀ ALLE IMPOSTE SUIREDDITI /IVA /IRAP - DIRETTIVE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Pubblicato il 12 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

La direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate ha invitato gli uffici a non considerare, in sede di notifica dell'accertamento, il periodo di sospensione di 85 giorni disposto dalla legislazione emergenziale (art. 67 co. 1 del DL 18/2020).
La giurisprudenza aveva già da tempo escluso l'operatività della proroga dei termini di decadenza, affermando che l'annualità 2016, applicando l'art. 43 del DPR 600/73, decade il 31.12.2022, non potendosi applicare la sospensione per poter giungere al 26.3.2023 (C.G.T. II Napoli 13.11.2023 n. 6269/20/23, C.G.T.I Torino 21.11.2022 n. 890/6/22 e C.G.T. I Prato 31.10.2023 n. 87/2/23).

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Calendario
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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...