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SOCIETÀ TITOLARE DI CREDITI D’IMPOSTA DERIVANTI DA OPZIONI EX ART. 121 DEL DL34/2020 - SCISSIONE “ORDINARIA” EX ART. 2506 C.C. O SCISSIONE “MEDIANTE SCORPORO” EX ART. 2506-BIS C.C. – EFFETTI

Pubblicato il 12 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Si analizza il tema della scissione ex art. 173 del TUIR di una società titolare di crediti d'imposta derivanti da opzioni ex art. 121 del DL 34/2020.
Si osserva che, se tali poste rientrano tra le "posizioni soggettive", la loro "suddivisione" tra le beneficiarie (e, nel caso di scissione parziale, tra le beneficiarie e la scissa medesima) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 173 co. 4 del TUIR, ossia "in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste". Qualora, invece, non rientrino tra le "posizioni soggettive", la loro "suddivisione" tra le beneficiarie (e nel caso di scissione parziale, tra le beneficiarie e la scissa medesima) è rimessa alla libera determinazione dei soggetti che partecipano alla scissione, quale risultante dal progetto e dagli altri documenti di scissione. L'Autore segnala poi che la risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate 22.2.2024 n. 48 ha chiarito, ad esempio, che non rientrano tra le "posizioni soggettive", per le quali si rende necessaria l'applicazione dei criteri di cui al co. 4 dell'art. 173 del TUIR, i crediti d'imposta per: - ricerca e sviluppo ex art. 1 co. 198 e ss. della L. 160/2019; - ricerca e sviluppo ex art. 3 del DL 145/2013; - imprese non energivore ex art. 3 del DL 21/2022;- investimenti pubblicitari ex art. 57-bis del DL 50/2017; - sanificazione ex art. 32 del DL 73/2021. Tale impostazione dovrebbe essere applicabile anche ai crediti d'imposta in argomento.