Il 4.4.2024 scade il termine per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 agli enti del Terzo settore, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
L'art. 1 del DM 1.3.2024, a seguito dell'operatività del RUNTS, ha intatti allargato, a partire dai dati relativi al 2023, la platea dei soggetti interessati all'invio dei dati delle erogazioni liberali, ampliandola a tutti gli enti iscritti nello stesso RUNTS.
L'Agenzia delle Entrate, con alcune FAQ pubblicate il 12.3.2024, ha chiarito che:
- se l'ente beneficiario è a conoscenza del codice fiscale del donatore deve comunicare i dati dell'erogazione ricevuta sia da parte di "donatori continuativi", ossia che donano in maniera ricorrente e che hanno quindi fornito ai beneficiari il proprio codice fiscale, sia da parte di altri donatori, qualora dal pagamento risulti il loro codice fiscale o tale dato sia comunque a conoscenza dell'ente beneficiario;
- la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l'onere;
- in caso di conto corrente cointestato, se non è possibile individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%;
- fa fede, ai fini della trasmissione dei dati, la data di effettuazione della donazione, non quella di accredito della stessa sul conto dell'ente.
Si specifica che la comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere risultino ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000,00 euro e che il pagamento deve essere sempre effettuato con modalità "tracciabili".
Sono previste sanzioni solo qualora l'adempimento sia obbligatorio.