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EROGAZIONI LIBERALI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE - ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA - TRASMISSIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI (DM 1.3.2024 E FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE 12.3.2024)

Pubblicato il 14 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Eutekne; Seac;

Il 4.4.2024 scade il termine per comunicare all'Anagrafe tributaria i dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 agli enti del Terzo settore, ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
L'art. 1 del DM 1.3.2024, a seguito dell'operatività del RUNTS, ha intatti allargato, a partire dai dati relativi al 2023, la platea dei soggetti interessati all'invio dei dati delle erogazioni liberali, ampliandola a tutti gli enti iscritti nello stesso RUNTS.
L'Agenzia delle Entrate, con alcune FAQ pubblicate il 12.3.2024, ha chiarito che:
  • se l'ente beneficiario è a conoscenza del codice fiscale del donatore deve comunicare i dati dell'erogazione ricevuta sia da parte di "donatori continuativi", ossia che donano in maniera ricorrente e che hanno quindi fornito ai beneficiari il proprio codice fiscale, sia da parte di altri donatori, qualora dal pagamento risulti il loro codice fiscale o tale dato sia comunque a conoscenza dell'ente beneficiario;
  • la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l'onere;
  • in caso di conto corrente cointestato, se non è possibile individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%;
  • fa fede, ai fini della trasmissione dei dati, la data di effettuazione della donazione, non quella di accredito della stessa sul conto dell'ente.
Si specifica che la comunicazione è obbligatoria solo nel caso in cui dal bilancio di esercizio approvato nell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere risultino ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a 220.000,00 euro e che il pagamento deve essere sempre effettuato con modalità "tracciabili".
Sono previste sanzioni solo qualora l'adempimento sia obbligatorio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 gennaio 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre 2025 e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 gennaio 2026
Irpef Ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2025 per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti ...