Il credito d'imposta per la transizione 5.0 è utilizzabile (art. 38 co. 13 del DL 19/2024):
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esclusivamente in compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
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decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante;
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entro il 31.12.2025.
L'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Viene inoltre previsto il recapture dell'agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.