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Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante – iscrizione all'ultimo valore di bilancio - proroga all'esercizio 2023 - novità del dm 14.9.2023 - aggiornamento del documento interpretativo oic 11

Pubblicato il 21 marzo 2024 Il Sole 24 Ore; Eurocoference; Seac; Eutekne;

Il testo aggiornato del documento interpretativo OIC 11, pubblicato lo scorso 18.3.2024, recepisce:
  • l'estensione all'esercizio 2023, disposta dal DM 14.9.2023, del regime derogatorio di cui all'art. 45 co. 3-octies ss. del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che consente ai soggetti OIC di evitare la svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante in base al valore di mercato;
  • le disposizioni introdotte dall'art. 5 co. 3 del DL 131/2023 (conv. L. 169/2023) (c.d. decreto "Energia").
Le modifiche apportate dallo standard setter non incidono, comunque, in modo sostanziale sulla disciplina (che rimane invariata rispetto allo scorso anno), ma si limitano ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel documento interpretativo.
In particolare, ove si definisce l'ambito oggettivo del regime derogatorio, il documento interpretativo precisa che la deroga ex DL 73/2022 si applica sia ai titoli iscritti nell'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ad esempio nel bilancio al 31.12.2022, sia ai titoli acquistati nell'esercizio 2023 (§ 8).
In tale ipotesi, la società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati al costo di acquisto
(§ 9) e non, invece, al valore risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

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Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).