Le attività e passività derivanti da un'operazione in valuta estera sono rilevate inizialmente in euro, applicando all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra l'euro e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione (§ 21). La data dell'operazione rappresenta il momento in cui l'operazione si qualifica per la rilevazione iniziale, secondo quanto previsto dai singoli principi contabili OIC in base al principio di competenza (§ 22).
Pertanto, la rilevazione dei dividendi deliberati secondo competenza deve essere effettuata (così come il relativo credito) al tasso di cambio vigente alla data della delibera. Infatti, questo è il momento nel quale l'operazione in valuta in argomento può dirsi compiuta ex art. 2425-bis co. 2 c.c.
Le differenze di cambio da conversione emergono poi nei casi di variazioni intervenute tra il tasso a pronti al momento della rilevazione iniziale dell'operazione (o all'inizio dell'esercizio, se rilevata in esercizi precedenti) e quello dell'effettivo incasso del provento.
Dal punto di vista fiscale, la ris. Agenzia delle Entrate 6.6.2019 n. 57 ha chiarito che la percezione di dividendi in valuta applica l'art. 9 co. 2 del TUIR, per il quale la conversione in euro deve essere effettuata al cambio ufficiale in vigore al momento dell'incasso. Si afferma, quindi, il principio secondo il quale le variazioni di cambio non assumono autonoma rilevanza, ma devono essere "assorbite" dal regime del provento principale, ossia nel caso di specie quello dei dividendi.