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Consecuzione tra procedure – Opponibilità del decreto ingiuntivo – Esecutorietà – Retrodatazione degli effetti (Cass. 28.2.2024 n. 5279)

Pubblicato il 04 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

In tema di verifica del passivo, ci si interroga se, nelle ipotesi di liquidazione giudiziale aperta in consecuzione di un concordato preventivo, il decreto ingiuntivo debba passare in giudicato prima della pubblicazione della domanda della procedura minore al fine dell'opponibilità alla liquidazione giudiziale.
Sul punto, secondo la Cass. 28.2.2024 n. 5279, poiché il principio di consecuzione con retrodatazione non ha carattere generale, è pacifico che la consecutio non rileva rispetto a una sentenza emessa in pendenza di un concordato preventivo, poi sfociato in liquidazione giudiziale. Da ciò deriva che l'accertamento di un credito contenuto nella sentenza passata in giudicato nelle more del concordato preventivo è opponibile alla procedura maggiore e analoga conclusione vale anche nel caso di decreto ingiuntivo divenuto definitivo nel corso del concordato cui segue la liquidazione giudiziale.
La regola di formazione del giudicato formale e sostanziale, attraverso il decreto di esecutività, presiede l'accertamento del credito in sede monitoria, al pari di quanto avviene nel giudizio ordinario di cognizione, trattandosi di un ambito giurisdizionale pienamente accessibile ai creditori e al debitore durante il concordato preventivo, che non ospita la fase di verifica del passivo

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