Se statutariamente vi è l'obbligo di erogare i ristorni, la società cooperativa li contabilizza come debito, con contropartita a Conto economico come rettifica di ricavo o costo in base alla sua natura (documento OIC 28, § 23A). In tale ipotesi, il ristorno è deducibile ai fini IRAP ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 446/97.
Invece, se non vi è l'obbligo di erogare i ristorni, questi sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile (documento OIC 28, § 23B).
Con la consulenza giuridica 4.4.2024 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in questo caso, anche se l'onere non è imputato a Conto economico, è comunque deducibile ai fini IRAP in applicazione dell'art. 2 co. 2 del DM 8.6.2011, ai sensi del quale i componenti fiscalmente rilevanti ai fini IRAP, imputati direttamente a patrimonio netto o al prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (OCI), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP al momento dell'imputazione a Conto economico. Se per tali componenti non è mai prevista tale imputazione, la rilevanza ai fini IRAP è stabilita secondo le disposizioni applicabili ai componenti imputati a Conto economico aventi la medesima natura.
Posto che, se imputati direttamente a Conto economico, i ristorni sono deducibili, analogo trattamento deve essere riconosciuto anche ove essi siano riconosciuti come destinazione dell'utile dell'esercizio. Il diverso trattamento contabile non ne muta, infatti, la natura.
Il testo della risposta ricalca quello della consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 28.9.2023 n. 956-37/2022