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Investimenti finanziari, fiscalità guidata dalle voci di bilancio

Pubblicato il 08 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Il trattamento fiscale degli investimenti finanziari (buoni del tesoro, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento), relativamente ai proventi percepiti e all'ambito valutativo e realizzativo, è delineato da numerosi articoli del TUIR da coordinare con altre norme.
Esso, in particolare, dipende dalla tipologia (partecipazioni o altri titoli) e dalla classificazione (immobilizzazioni o attivo circolante) degli investimenti stessi.
E' opportuno prestare attenzione anche all'aspetto relativo alle valutazioni e alle eventuali rettifiche di valore.
I principi contabili su titoli di debito (Oic 20, paragrafo 20) e partecipazioni (Oic 21, paragrafo 10) prevedono l’iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie quando, oltre all’effettiva capacità della società di detenere i titoli per un periodo prolungato, l’investimento è destinato – in ragione della volontà della direzione aziendale a permanere durevolmente nel portafoglio. Per le obbligazioni (compresi i titoli di Stato) gli interessi attivi concorrono a formare il reddito di impresa, secondo il principio di competenza, e richiedono pertanto di rilevare il rateo interessi per le cedole a cavallo d’anno. In base al principio di competenza andranno altresì rilevati anche i premi di emissione (e di negoziazione) con applicazione del costo ammortizzato se rileva.
La rettifica di valore del titolo per riallineamento al valore di mercato è deducibile. Tuttavia, se vengono confermati i valori del bilancio cogliendo la deroga prevista dall’articolo 45 del Dl 73/2022, non sarà possibile dedurre la svalutazione, mancando la previa imputazione a conto economico.
Le eventuali svalutazioni (così come i successivi ripristini di valore) risultano deducibili (imponibili) anche quando i titoli sono classificati tra le immobilizzazioni, con la differenza, per i quotati, che il costo va raffrontato con la media dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre (articolo 101, comma 2).
Per quanto riguarda il costo, questo deve essere assunto al lordo degli oneri accessori con esclusione degli interessi passivi (articolo 110, comma 1, lettera b); per l’acquisto di titoli in valuta, si farà riferimento al tasso di cambio applicato il giorno dell’acquisto, non rilevando le variazioni successive (articolo 110, comma 3, Tuir).
Una particolarità riguarda i fondi comuni di investimento ed è correlata all’applicazione della ritenuta che – al contrario di quanto avviene con dividendi, interessi e plusvalenze su altri titoli – viene effettuata, a titolo d’acconto, anche quando il percettore opera in regime di impresa.

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