Secondo la sentenza della C.G.T. II Lombardia n. 2819/23, non può essere presunta la residenza fiscale italiana di una società maltese con amministratore italiano e stabile organizzazione in Svizzera, nella misura in cui l'attività della stabile organizzazione sia concreta ed effettiva, accertata nel caso di specie in ragione dei seguenti fattori:
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contratto di locazione dei locali;
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presenza di personale, comprovata in giudizio con buste paga;
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apertura di conti correnti in Svizzera;
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corrispondenza commerciale;
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esistenza in Svizzera di un preposto con poteri di ordinaria amministrazione.
La sentenza ha in questo modo escluso che la sede dell'amministrazione potesse essere individuata in Italia, pur se si confondono i piani della residenza e della esistenza della stabile organizzazione.