Notizia

Complesso aziendale oggetto di cessione con beni o diritti immobiliari - Applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali alla cessione d'azienda

Pubblicato il 09 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Secondo l'art. 1 co. 237 della L. 234/2021, "in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna".
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 3 (§ 1.2) ha chiarito che l'ambito di applicazione di questa norma riguarda la disciplina c.d. "anti-delocalizzazioni".

Pertanto, essa si applica agli atti di cessione di azienda stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale che riguardano aziende esercitate da datori di lavoro che:

  • nell'anno precedente hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti e dirigenti;
  • intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività;
  • prevedono di effettuare minimo 50 licenziamenti.
Ai sensi del co. 226 dell'art. 1 della L. 234/2021, sono però escluse le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 aprile 2025
5‰ IRPEF adempimenti beneficiari

Invio telematico della domanda di iscrizione all’elenco dei possibili destinatari del 5‰ IRPEF, derivante dalle scelte espresse nel mod. 730 / REDDITI 2025 da parte delle ONLUS / ass...

Scadenza del 16 aprile 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 aprile 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 aprile 2025
irpef ritenute alla fonte dividendi

Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:partecipazioni non qualificate;partecipazioni qualificate, derivanti da uti...