Secondo l'art. 1 co. 237 della L. 234/2021, "in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna".
La circolare dell'Agenzia delle Entrate 4.2.2022 n. 3 (§ 1.2) ha chiarito che l'ambito di applicazione di questa norma riguarda la disciplina c.d. "anti-delocalizzazioni".
Pertanto, essa si applica agli atti di cessione di azienda stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale che riguardano aziende esercitate da datori di lavoro che:
- nell'anno precedente hanno impiegato mediamente almeno 250 dipendenti con contratto di lavoro subordinato, compresi apprendisti e dirigenti;
- intendono procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività;
- prevedono di effettuare minimo 50 licenziamenti.
Ai sensi del co. 226 dell'art. 1 della L. 234/2021, sono però escluse le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa.