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Stabile organizzazione - Esclusione del rimborso dell’eccedenza IVA della casa madre in presenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (risposta interpello Agenzia delle Entrate 8.4.2024 n. 87)

Pubblicato il 09 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Con risposta a interpello 8.4.2024 n. 87, l'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento della Cassazione (Cass. n. 25685/2023), ha affermato che la presenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato inibisce la richiesta di rimborso dell'eccedenza IVA da parte della casa madre. Inoltre, se quest'ultima è un soggetto di diritto inglese appartenente ad un Gruppo IVA nel Regno Unito, le prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti dalla branch sono irrilevanti ai fini dell'imposta; pertanto, in tal caso non è possibile recuperare il credito invocando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 30 co. 2 lett. d) del DPR 633/72, in base al quale la richiesta può essere effettuata in dichiarazione annuale dai soggetti passivi che effettuano prevalentemente operazioni non soggette per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
Non è ammissibile neppure il ricorso all'art. 38-ter del DPR 633/72 che consente, "a condizione di reciprocità", di poter beneficiare del rimborso dell'IVA sugli acquisti e importazioni direttamente effettuati dal soggetto non residente nel territorio dello Stato. Nel caso di specie, infatti, le operazioni passive effettuate sono imputabili esclusivamente alla stabile organizzazione. Di conseguenza è solo quest'ultima - e non la sede - che ha titolo a chiedere la restituzione dell'eccedenza, in presenza dei presupposti.

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Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).