Su opzione del contribuente, la tassazione del trust potrà tornare “all’antico” e cioè si potrà scegliere di pagare nuovamente l’imposta di donazione nel momento di dotazione del trust (senza aspettare, per applicare tassazione, il momento in cui il trustee distribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari): è senz’altro questa la novità più rilevante contenuta nella bozza di riforma dell’imposta di successione approvata ieri dal Consiglio dei ministri. In altre parole, la riforma prospetta una ulteriore rivoluzione nella vicenda della tassazione del trust.
Risulta così opportuno rilevare che la riforma cambia nuovamente lo scenario: ferma restando la regola generale della neutralità “in entrata” e della tassazione “in uscita”, viene appunto introdotta la possibilità per il disponente (oppure per il trustee, nel caso di trust testamentario) di versare l’imposta di donazione in modo volontario al momento dell’apporto al trust (oppure all’apertura della successione), con il fine di consentire ai contribuenti una programmazione fiscale dotata del requisito della certezza. Al riguardo, viene previsto che, in caso di opzione per la tassazione “in entrata”, se i beneficiari non siano individuati, si applica l’aliquota più elevata (attualmente sarebbe l’8%) senza tener conto di alcuna franchigia.
In altre parole, se si paga in entrata, non si paga in uscita e, quindi, diventano irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust abbia durante la vigenza del trust e pure diviene irrilevante il cambiamento di pressione fiscale che intervenga tra il momento in cui il trust è istituito e il momento in cui il trustee distribuisca il patrimonio del trust.
Se, ad esempio, quando si istituisce il trust, il patrimonio apportato vale 100mila euro e l’aliquota è il 6% senza franchigia, l’applicazione immediata della tassazione sterilizzerà l’eventualità che, al termine del trust, in ipotesi, il patrimonio del trust valga 1 milione di euro e l’aliquota sia fissata al 20 per cento. Ovviamente, la tassazione anticipata profitta anche all’erario, che perfeziona un incasso in anticipo rispetto al momento in cui si realizza la fattispecie dalla quale origina l’obbligazione di pagamento dell’imposta.
Per evitare incertezze interpretative sugli effetti del pagamento anticipato, è espressamente sancito dalla bozza di riforma che l’imposta pagata dal disponente (o dal trustee in sede di dichiarazione di successione) deve considerarsi pagata a titolo definitivo; e che, d’altro canto, l’imposta versata “in entrata” non è richiedibile a rimborso, neanche nel caso in cui non si realizzi il trasferimento del patrimonio del trust a favore del beneficiario.
La possibilità di opzione per il pagamento anticipato dell’imposta è estesa anche ai trust già istituiti in modo da garantire una parità di trattamento con i trust che verranno istituiti posteriormente all’entrata in vigore della riforma.