La Corte di Cassazione, nella sentenza 11.4.2024 n. 14954, ha affermato che il rilascio, da parte di un professionista abilitato, del c.d. visto "leggero" di conformità della dichiarazione IVA in difetto dei presupposti necessari configura contributo concorsuale rilevante, a norma dell'art. 110 c.p., con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture (art. 2 del DLgs. 74/2000) e indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10-quater co. 2 del DLgs. 74/2000) risultanti da tale dichiarazione.
Infatti, tale condotta:
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con riguardo al primo reato, offre un contributo quanto meno agevolatore e di rafforzamento del proposito criminoso, anche perché di norma l'apposizione del visto precede la presentazione della dichiarazione;
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con riguardo al secondo reato, costituisce contributo causale, in quanto presupposto formale necessario (almeno in via alternativa ad altri) per effettuare le compensazioni di crediti IVA a norma dell'art. 10 co. 7 del DL 78/2009 convertito.
D'altra parte, l'apposizione del visto leggero comporta la verifica dei documenti relativi ai dati esposti in dichiarazione; e questa verifica non può limitarsi ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato riportato in fattura e quello indicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamenti formali di immediata effettuazione o, addirittura, da verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni indicate in fattura.