Un conferimento minusvalente in una holding ex art. 177 co. 2 del TUIR può "predeterminare" una base imponibile di una successiva donazione della partecipazione ricevuta in cambio nella società conferitaria in misura anche considerevolmente inferiore rispetto ad un conferimento effettuato in neutralità indotta.
Il presupposto costitutivo dell'abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, ossia la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario", dovrebbe risultare carente in questa circostanza secondo l'Autore. Si osserva che il conferimento e la donazione sono operazioni che rispondono in pieno alla ratio riorganizzativa e prodromica ai fini successori; di conseguenza, difficilmente tale intreccio di operazioni può celare l'assenza di sostanza economica del disegno e l'essenzialità del vantaggio indebito risultando sorretta da valide ragioni extrafiscali non marginali. Tale impostazione risulta anche condivisa dal Consiglio nazionale del Notariato nello Studio 29/2021.