Le operazioni in criptovalute possono consistere:
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nel cambio di valuta avente corso legale contro valuta virtuale o nel cambio tra le stesse valute virtuali;
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nel mining su valute virtuali che preveda una remunerazione del miner attraverso fee;
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in commissioni per i servizi offerti dai wallet digitali.
In linea generale, si tratta di servizi di natura finanziaria che dovrebbero essere considerati esenti da IVA in presenza dei presupposti per l'applicazione del tributo (circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023).
Ne discende che, in assenza di tali presupposti, ovvero, ad esempio, qualora non sia possibile identificare il rapporto sinallagmatico tra prestatore e beneficiario, le operazioni su elencate non possono invece rientrare nell'ambito di applicazione dell'IVA.
Questa circostanza si può verificare nel mining. Come rilevato dal Comitato IVA nel WP 1037/2022, il miner dovrebbe essere un operatore economico professionale (e, quindi, un soggetto passivo), considerato che per l'attività di mining è richiesta la capacità di far funzionare potenti (e costosi) hardware. Tuttavia, laddove questi venga remunerato in modo automatico dal sistema, potrebbe non essere possibile identificare la controparte. Non si potrebbe quindi stabilire se l'operazione sia effettuata nei confronti di un soggetto business o consumer, risultando, conseguentemente, impossibile individuare la territorialità e "facendo così venir meno uno dei requisiti per la rilevanza IVA dell'operazione" (circ. Agenzia delle Entrate n. 30/2023).