La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 29.4.2024 n. 11342, ha precisato che l'ex socio accomandatario di una sas può essere dichiarato fallito insieme alla società anche successivamente alla cessione della propria partecipazione, nel caso in cui il suo nome resti indicato, con il suo consenso, nella ragione sociale.
Ai sensi dell'art. 2314 co. 2 c.c., infatti, l'accomandante che acconsenta all'indicazione del suo nome nella ragione sociale risponde, nei confronti dei terzi, illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali. Tale norma, in quanto finalizzata alla tutela dell'affidamento dei terzi creditori nella responsabilità illimitata di chi abbia consentito di presentarsi loro come socio illimitatamente responsabile, è applicabile anche nel caso in cui il nome dell'accomandatario cessato resti indicato nella ragione sociale quando questi non sia più socio.
La responsabilità illimitata dell'ex socio accomandatario il cui nome permanga nella ragione sociale giustifica la dichiarazione del suo fallimento anche quando sia decorso più di un anno dall'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di cessione della sua partecipazione.
A nulla rileva, infine, il fatto che sia decorso oltre un anno dalla dichiarazione di fallimento della società, atteso che essa non comporta lo scioglimento del rapporto sociale tra il socio e la società stessa, che rimane in vita, seppure in stato di liquidazione, sino alla sua cancellazione dal Registro delle imprese.