Agli atti emessi dal 30.4.2024 si applicano le nuove disposizioni sul contraddittorio preventivo (art. 6-bis della L. 212/2000) e accertamento con adesione.
Sicché, eccetto che per gli atti esclusi dal contraddittorio (vedasi il DM attuativo dell'art. 6-bis co. 2 della L. 212/2000) il contribuente ricevuto lo schema di atto potrà presentare osservazioni entro 60 giorni oppure presentare istanza in adesione entro 30 giorni.
Il contraddittorio si realizza solo nel primo caso potendosi anche concludere con l'adesione. Per gli atti oggetto di contraddittorio l'adesione potrà comunque essere proposta entro 15 giorni dal ricevimento dell'accertamento (con sospensione per soli 30 giorni).
Si osservi che, nel contraddittorio preventivo, può, in casi specifici, operare una proroga per l'emissione dell'accertamento di 120 giorni ai sensi del secondo periodo del co. 3 all'art. 6-bis della L. 212/2000.