Notizia

Fatture d’acquisto ricevute nel 2023 e non registrate – recupero dell’imposta

Pubblicato il 30 aprile 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

I soggetti passivi che non hanno registrato, durante il 2023, delle fatture passive ricevute in tale anno possono ancora detrarre l'IVA nella dichiarazione riferita a detto periodo d'imposta. Considerato che l'esercizio del diritto alla detrazione avviene direttamente in sede di dichiarazione annuale, si ritiene che i dati delle liquidazioni periodiche relative al 2023 non subiscano variazioni. Pertanto, non occorre ripresentare alcuna comunicazione LIPE o compilare il quadro VH della dichiarazione per correggere le stesse.
Ferma restando l'avvenuta annotazione delle fatture passive in un registro sezionale (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1), a partire dall'1.5.2024, i soggetti passivi che non hanno esercitato tempestivamente il diritto alla detrazione dell'IVA relativa a fatture d'acquisto ricevute nel 2023, possono ancora recuperare l'imposta assolta presentando una dichiarazione integrativa "a favore" non oltre i termini stabiliti dall'art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31.12.2029 (art. 8 co. 6-bis del DPR 322/98).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).