Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 disciplina le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ex art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 209/2023.
L'opzione in argomento può essere esercitata dal soggetto controllante "di ultimo livello" nel quadro FC e ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.
Si precisa che l'opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell'opzione purché ricorrano i requisiti relativi alla produzione di passive income e alla certificazione dei bilanci senza che sia necessaria una nuova opzione.
In merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, il provvedimento chiarisce che la base imponibile è rappresentato dall'utile contabile netto della controllata che deve essere calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Inoltre, l'imposta sostitutiva calcolata sull'utile contabile netto dell'esercizio deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente.