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Applicazione della disciplina CFC – regime opzionale di imposizione sostitutiva – esercizio dell’opzione

Pubblicato il 02 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2024 n. 213637 disciplina le modalità applicative per l'esercizio dell'opzione ex art. 167 co. 4-ter TUIR, che è stata introdotta dal DLgs. 209/2023.
L'opzione in argomento può essere esercitata dal soggetto controllante "di ultimo livello" nel quadro FC e ha efficacia a partire dal periodo d'imposta oggetto di dichiarazione.
Si precisa che l'opzione ha effetto anche per le controllate a qualunque titolo acquisite nel periodo di efficacia dell'opzione purché ricorrano i requisiti relativi alla produzione di passive income e alla certificazione dei bilanci senza che sia necessaria una nuova opzione.
In merito all'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%, il provvedimento chiarisce che la base imponibile è rappresentato dall'utile contabile netto della controllata che deve essere calcolato a partire dal risultato contabile ottenuto dall'applicazione dei principi contabili utilizzati ai fini del bilancio consolidato, senza tuttavia considerare le rettifiche di consolidamento e le eventuali svalutazioni dei valori degli attivi e gli accantonamenti a fondi rischi.
Inoltre, l'imposta sostitutiva calcolata sull'utile contabile netto dell'esercizio deve essere liquidata e versata dal soggetto controllante in proporzione alla quota di partecipazione agli utili allo stesso spettante, direttamente o indirettamente.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).