Notizia

Soggetti residenti in paesi extra UE con condizioni di reciprocità – accordo tra Italia e Regno Unito

Pubblicato il 03 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.5.2024 n. 22, ha reso noto l'avvenuto accordo tra Italia e Regno Unito finalizzato al mutuo riconoscimento dei rimborsi dell'IVA assolta nei due Paesi.
Sussistono i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, relativamente agli acquisti effettuati:
  • dai soggetti stabiliti in Italia nel territorio britannico;
  • dai soggetti stabiliti nel Regno Unito nel territorio italiano.
L'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta (provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471).
Sebbene l'Agenzia delle Entrate indichi che la condizione di reciprocità, ai fini dei rimborsi IVA in parola, sussiste "relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021", tuttavia non si pronuncia esplicitamente in merito alle eventuali modalità di rimborso dell'IVA assolta in Italia dai soggetti del Regno Unito per gli anni (2021 e 2022) per i quali i termini di presentazione dell'istanza sarebbero ormai scaduti.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

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Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).