L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.5.2024 n. 22, ha reso noto l'avvenuto accordo tra Italia e Regno Unito finalizzato al mutuo riconoscimento dei rimborsi dell'IVA assolta nei due Paesi.
Sussistono i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, relativamente agli acquisti effettuati:
L'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta (provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471).
Sebbene l'Agenzia delle Entrate indichi che la condizione di reciprocità, ai fini dei rimborsi IVA in parola, sussiste "relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021", tuttavia non si pronuncia esplicitamente in merito alle eventuali modalità di rimborso dell'IVA assolta in Italia dai soggetti del Regno Unito per gli anni (2021 e 2022) per i quali i termini di presentazione dell'istanza sarebbero ormai scaduti.