Notizia

Soggetti residenti in paesi extra UE con condizioni di reciprocità – accordo tra Italia e Regno Unito

Pubblicato il 03 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 2.5.2024 n. 22, ha reso noto l'avvenuto accordo tra Italia e Regno Unito finalizzato al mutuo riconoscimento dei rimborsi dell'IVA assolta nei due Paesi.
Sussistono i presupposti giuridici per il riconoscimento della condizione di reciprocità ai fini dell'erogazione dei rimborsi IVA, relativamente agli acquisti effettuati:
  • dai soggetti stabiliti in Italia nel territorio britannico;
  • dai soggetti stabiliti nel Regno Unito nel territorio italiano.
L'istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia avviene presentando il modello IVA 79 al Centro operativo di Pescara, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta (provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010 n. 53471).
Sebbene l'Agenzia delle Entrate indichi che la condizione di reciprocità, ai fini dei rimborsi IVA in parola, sussiste "relativamente alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021", tuttavia non si pronuncia esplicitamente in merito alle eventuali modalità di rimborso dell'IVA assolta in Italia dai soggetti del Regno Unito per gli anni (2021 e 2022) per i quali i termini di presentazione dell'istanza sarebbero ormai scaduti.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).