Dall'1.1.2024, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. b-bis) del TUIR, rientrano tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, che si sono conclusi da non più di 10 anni all'atto della cessione.
Affinché si rientri nell'ambito applicativo della "nuova" lett. b-bis) è necessario che "il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati" con il superbonus "che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione".
Dall'interpretazione letterale della norma contenuta nel citato co. 1 lett. b-bis), quindi, ai fini dell'inizio del conteggio del decennio parrebbe rilevare il momento in cui gli interventi agevolati con il superbonus "si siano conclusi"; di conseguenza, non parrebbe far emergere la plusvalenza in argomento la cessione di un immobile sul quale sono stati realizzati interventi che danno diritto alla detrazione che non sono stati ultimati (in tal senso lo Studio Consiglio nazionale del notariato n. 15- 2024/T, § F1).
Sorgono tuttavia dubbi sull'emersione della plusvalenza anche nel caso di interventi non ultimati per via della clausola di salvaguardia recata dall'art. 1 co. 1 primo periodo del DL 212/2023.