Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR, sono deducibili gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge (anche se residente all'estero), in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sono deducibili:
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le somme stabilite a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali (c.d. "contributo casa"), qualora siano disposti dal giudice;
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le maggiori somme corrisposte a titolo di adeguamento ISTAT (solo se tale adeguamento è previsto espressamente dal giudice);
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le somme pagate a titolo di arretrati, anche se versate in un'unica soluzione;
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le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge.
Per queste spese, nel modello REDDITI PF 2024 deve essere compilato il rigo RP22 (rigo E22 nel modello730/2024) indicando, in colonna 1, il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici e in colonna 2, l'importo degli assegni periodici. In assenza del codice fiscale la deduzione fiscale non sarà riconosciuta.