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Cessazione dell'attività - indicazione nel bilancio finale di liquidazione - procedura concorsuale - variazione del rappresentante fiscale

Pubblicato il 06 maggio 2024 SOLE 24ORE, EUTEKNE

Il soggetto passivo che cessa l'attività può chiedere a rimborso il credito IVA annuale (art. 30 co. 1 del DPR 633/72). Tale fattispecie non è sottoposta al limite minimo di 2.582,28 euro (R.M. 2.8.99 n. 132), ma si applica esclusivamente la soglia generale per i versamenti e i rimborsi IVA, pari a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003). La verifica della sussistenza di questa fattispecie di rimborso IVA annuale può sembrare agevole, rispetto ad altre ipotesi. Tuttavia, esistono delle situazioni che pongono dubbi interpretativi di rilievo. Si tratta, per esempio, di questi casi:
  • l'individuazione esatta del momento in cui si verifica la cessazione dell'attività;
  • la sussistenza del diritto al rimborso nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (ex fallimento);
  • la possibilità per i soggetti non residenti di assimilare la variazione del rappresentante fiscale ai fini IVA (art. 17 co. 3 del DPR 633/72) alla cessazione dell'attività.

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Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).