Il soggetto passivo che cessa l'attività può chiedere a rimborso il credito IVA annuale (art. 30 co. 1 del DPR 633/72). Tale fattispecie non è sottoposta al limite minimo di 2.582,28 euro (R.M. 2.8.99 n. 132), ma si applica esclusivamente la soglia generale per i versamenti e i rimborsi IVA, pari a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003). La verifica della sussistenza di questa fattispecie di rimborso IVA annuale può sembrare agevole, rispetto ad altre ipotesi. Tuttavia, esistono delle situazioni che pongono dubbi interpretativi di rilievo. Si tratta, per esempio, di questi casi:
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l'individuazione esatta del momento in cui si verifica la cessazione dell'attività;
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la sussistenza del diritto al rimborso nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (ex fallimento);
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la possibilità per i soggetti non residenti di assimilare la variazione del rappresentante fiscale ai fini IVA (art. 17 co. 3 del DPR 633/72) alla cessazione dell'attività.