Il 30.4.2024 è decorsa la scadenza per presentare la dichiarazione IVA riferita al periodo d'imposta 2023. Resta comunque possibile trasmetterne una integrativa non oltre i termini per la decadenza del potere di accertamento previsti dall'art. 57 del DPR 633/72, ossia entro il 31.12.2029. La prassi amministrativa ha precisato che l'integrazione di una dichiarazione IVA è ammessa anche:
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per modificare la scelta sull'utilizzo del credito IVA (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 30.7.2020 n. 231);
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per apporre il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72, in precedenza assenti (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.4.2021 n. 289);
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per esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta su fatture d'acquisto e dichiarazioni doganali ricevute nell'anno di riferimento, ma non già incluse, per errore materiale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1).
L'integrativa appare anche la modalità prevista qualora si intendano fare valere i versamenti di IVA periodica del 2023 effettuati spontaneamente, avvalendosi del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs.472/97), dopo la scadenza del termine per l'invio della dichiarazione riferita a detta annualità.