La circ. Assonime 2.5.2024 n. 10, nell'analizzare il regime di participation exemption per le società non residenti (art. 68 co. 2-bis del TUIR, in vigore dall'1.1.2024), ha chiarito che:
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l'esenzione delle plusvalenze dovrebbe competere anche se queste sono realizzate da società estere con stabile organizzazione italiana, a condizione che la partecipazione ceduta non sia relativa alla stabile organizzazione;
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la residenza della società cedente in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo va valutata al momento della cessione;
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è sufficiente l'assoggettamento potenziale a imposta della società cedente nel proprio Stato di residenza, indipendentemente dal fatto che l'imposta sia ivi materialmente corrisposta.
Le plusvalenze realizzate rappresentano redditi diversi e, quindi, scontano l'imposta sostitutiva del 26%, per cui il prelievo effettivo è pari all'1,3% del provento (il 26% calcolato sul 5% imponibile).