Secondo la C.G.T. I Milano 1938/2024, la quale ha accolto il ricorso di un contribuente contro il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di riconoscere l'applicazione del regime degli impatriati di cui all'art. 16 del DLgs. 147/2015 per il periodo d'imposta 2021, l'agevolazione spetta anche al contribuente rientrato dall'estero in Italia al termine di un distacco temporaneo, a prescindere dalla risposta negativa dell'Agenzia delle Entrate a un preventivo interpello. Nel caso di specie, i giudici hanno evidenziato che la norma agevolativa non esclude dal beneficio l'ipotesi di rientro a seguito di distacco; inoltre, le risoluzioni e le circolari ministeriali, in quanto subordinate nella gerarchia delle fonti, non possono modificare o integrare la legge.