Il Governo ha depositato l’emendamento 6.1000 al Ddl. di conversione del DL 39/2024 che contiene alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, da poco convertito in legge soltanto con alcuni ritocchi alla disciplina agevolativa.
Le nuove modifiche proposte dal Governo riguardano, in sintesi, la decorrenza degli investimenti oggetto dell’agevolazione, alcuni dettagli in merito alla procedura di accesso al beneficio e una precisazione in relazione ai controlli.
Il testo originario dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede che l’agevolazione sia riconosciuta alle imprese che “negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti” agevolati.
Tale indicazione aveva generato alcuni dubbi interpretativi, anche sulla base del fatto che secondo la Relazione illustrativa “alla luce del tenore testuale delle disposizioni (che fanno decorrere le agevolazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all’emanazione dei decreti attuativi (purché ovviamente, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge) se gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo”. Considerando quindi che il DL 19/2024 è entrato in vigore il 2 marzo 2024, stando alla citata Relazione avrebbero potuto essere esclusi dal beneficio gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 1° marzo 2024.
L’emendamento prevede che le parole “negli anni 2024 e 2025” siano sostituite da “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. Viene quindi espressamente previsto che siano agevolabili gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, chiarendo così il periodo temporale di applicazione del beneficio fiscale.
Non è stato tuttavia specificato cosa debba intendersi per effettuazione dell’investimento, momento che potrebbe essere determinato in base al principio di competenza ex art. 109 del TUIR (come per il credito ex L. 178/2020) o, in alternativa, in relazione all’avvio dell’investimento. Sul punto occorrerà quindi comunque attendere le indicazioni del DM attuativo.
Altre modifiche proposte riguardano il comma 10 dell’art. 38, recante la procedura di accesso al beneficio.
Fermo restando che è necessario presentare la comunicazione preventiva al GSE, contenente la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso, l’emendamento prevede che il GSE comunichi “mensilmente” (e non più “quotidianamente” come da testo originario) al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.