La Corte di Cassazione, con la sentenza SS.UU. 14.5.2024 n.13162, ha sancito il diritto al rimborso dell'IVA assolta da un soggetto passivo per interventi di manutenzione o ristrutturazione su beni di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta.
La detraibilità dell'IVA assolta in relazione a interventi eseguiti su beni di terzi è stata riconosciuta, in via definitiva, dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 11533/2018, ma in merito alla possibilità di chiedere a rimborso l'IVA detraibile si era formato un contrasto giurisprudenziale in seno alla stessa Corte di Cassazione.
Con la sentenza del 14 maggio, viene altresì affermato che, ai fini del rimborso, non può farsi riferimento alla nozione di "beni ammortizzabili" prevista, a livello letterale, dall'art. 30 co. 3 lett. c) del DPR 633/72. Secondo la Cassazione, tale nozione non può essere intesa, in ambito IVA, facendo riferimento alle disposizioni in materia di imposte dirette (artt. 102 e 103 del TUIR) né alle disposizioni civilistiche relative al bilancio ovvero ai principi contabili.