L'art. 13 del DL 60/2024 (c.d. DL "Coesione") ha previsto l'applicabilità del credito d'imposta per la ZES Unica Mezzogiorno di cui all'art. 16 del DL 124/2023 anche alle ZLS.
Fermo restando l'applicabilità, per quanto compatibile, dell'art. 16 co. 2 - 5 del DL 124/2023, viene previsto nello specifico che:
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l'agevolazione si applica agli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature e/o a terreni e immobili strumentali effettuati dall'8.5.2024 al 15.11.2024;
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il credito d'imposta è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e non trova applicazione nelle ZLS istituite ai sensi del secondo periodo dell'art. 1 co. 62 della L. 205/2017.
Con un apposito DM saranno definite le modalità di accesso all'agevolazione.
Si segnala altresì che, a norma del nuovo art. 16-bis del DL 124/2023 (introdotto dall'art. 1 co. 7 del DL 63/2024) il credito d'imposta per la ZES unica è applicabile anche alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In tal caso, non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.