Nella riforma dell'imposta sulle successioni donazioni, approvato il 9.4.2024, le novità più interessanti riguardano il trust. In proposito, il nuovo art. 4-bis individua due possibili modalità di tassazione del trust, a "scelta" del contribuente:
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la tassazione "in uscita", che si applica al momento del trasferimento finale ai beneficiari;
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la tassazione "in entrata", da applicare al momento del conferimento del bene in trust.
L'Autore rileva come la differenza tra la tassazione "in entrata" e la tassazione "in uscita" risieda nel fatto che il rapporto di parentela o affinità da cui deriva il calcolo delle aliquote d'imposta:
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in un caso viene determinato al momento del conferimento;
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nell'altro caso, al momento del trasferimento finale.
Inoltre, nell'ipotesi in cui un soggetto terzo (ad esempio, lo zio del beneficiario), diverso dal disponente faccia un conferimento in trust, l'aliquota dovrebbe essere calcolata sulla base del rapporto esistente tra il conferente ed il beneficiario finale, intendendo il termine "disponente" in senso a-tecnico.